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D. 23/05/2006 n. 98

c) ai fini della compensazione dell'eventuale inadempienza all'obiettivo specifico a suo carico nell'anno n-3.

3.4. Dalla data della comunicazione di cui al comma 3.1, i titoli consegnati non possono essere oggetto di contrattazione nel mercato organizzato, ovvero di contrattazione bilaterale.

Art. 4 - Criteri per la verifica degli obiettivi e direttive al Gestore del mercato

4.1. Ai fini della verifica dell'obiettivo specifico aggiornato in capo al singolo distributore elettrico, è necessario che i titoli di tipo II e III siano consegnati in numero tale da assicurare il rispetto del vincolo di cui all'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004, in ogni anno di riferimento della verifica. Ai fini della verifica dell'obiettivo specifico aggiornato in capo al singolo distributore di gas naturale, è necessario che i titoli di tipo I e III siano consegnati in numero tale da assicurare il rispetto del vincolo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004, in ogni anno di riferimento della verifica. I titoli consegnati in eccesso rispetto a tali valori non saranno ritenuti validi ai fini della verifica dell'obiettivo, fatta salva la possibilità per il distributore di utilizzarli per la verifica di conseguimento degli obiettivi degli anni successivi.

4.2. I titoli consegnati e validi ai fini della verifica dell'obiettivo specifico aggiornato del singolo distributore vengono annullati. All'annullamento dei titoli provvede il Gestore del mercato entro 10 giorni lavorativi dalla specifica richiesta della Direzione consumatori e qualità del servizio dell'Autorità e previa verifica, effettuata dallo stesso Gestore del mercato, che tali titoli siano effettivamente registrati nel conto proprietà del distributore.

4.3. Qualora, dalla verifica di cui al comma 4.2, risulti che il numero di titoli di una o più tipologie registrati nel conto proprietà del singolo distributore è inferiore a quello oggetto della comunicazione di cui al comma 3.1, il Gestore del mercato segnala tempestivamente all'Autorità l'entità del disavanzo e annulla un numero di titoli, per ciascuna tipologia, pari al valore massimo tra il numero registrato nel conto proprietà del distributore e il numero comunicato ai sensi del comma 3.1.

4.4. Entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta di cui al comma 4.2, il Gestore del mercato informa la Direzione consumatori e qualità del servizio dell'Autorità in ordine agli esiti delle operazioni condotte ai sensi del pre- sente articolo e, in particolare, per ogni distributore obbligato, segnala il numero di titoli annullati per tipologia e i motivi alla base di eventuali discrepanze tra i valori indicati nella richiesta di cui al comma 4.2 e quelli annullati.

4.5. Ogni anno, al termine delle procedure di verifica di cui al presente provvedimento, la Direzione consumatori e qualità del servizio dell'Autorità informa i singoli distributori obbligati in merito al numero di titoli annullati, per tipologia, ai fini della verifica degli obiettivi specifici a loro carico.

Art. 5 - Ulteriori disposizioni al Gestore del mercato

5.1. Il Gestore del mercato mantiene il riserbo sulle azioni effettuate sul Registro in ottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento o di qualsiasi altra disposizione dell'Autorità.

Art. 6 - Disposizioni finali

6.1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinchè entri in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito internet.

6.2. Il presente provvedimento è trasmesso al Gestore del mercato per le determinazioni di competenza.

Milano, 23 maggio 2006 Il presidente: Ortis

 

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